L’acquacoltura in Italia ha un’importanza strategica per lo sviluppo sostenibile e competitivo del Paese. Attualmente, il comparto occupa circa 7.500 addetti in 800 impianti, che producono 140 mila tonnellate di pesce l’anno, contribuendo a circa il 40% della produzione nazionale e al 30% della domanda di prodotti ittici freschi. La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura prevede un incremento medio cumulato del 38% del volume di produzione fino al 2030. In questo articolo, si esplorerà l’inquadramento giuridico dell’acquacoltura in Italia, con particolare attenzione alla figura dell’acquacoltore e all’equiparazione tra acquacoltura e pesca.
Il ciclo biologico animale o di una fase necessaria dello stesso che riguarda gli organismi acquatici è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine. Questa è la definizione di acquacoltura contenuta nell’art. 3 del D.Lgs. 4/2012, che ha sostituito la precedente definizione contenuta nell’art. 1, L. 102/1992.
L’acquacoltore è considerato un imprenditore agricolo o ad esso assimilato perché si occupa della cura di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria dello stesso. Questa figura è assimilabile a quella dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, che equipara le acque dolci, salmastre o marine al fondo e al bosco.
Inoltre, l’acquacoltore può esercitare, in via residuale, “attività connesse” alla produzione, all’azienda e alle finalità di natura ambientale e territoriale prestate a favore della collettività intera, come avviene per l’imprenditore agricolo.
Dal punto di vista giuridico, l’acquacoltore è anche definito “imprenditore ittico” ai fini del D.Lgs. 4/2012 quando esercita in forma singola o associata l’attività di cui all’articolo 3. L’imprenditore ittico è il titolare di licenza di pesca che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse. Ciò significa che l’acquacoltore è assimilato all’imprenditore ittico solo quando esercita la pesca professionale organizzata, la ricerca di organismi acquatici viventi in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce,